Art. 3.
(Utilizzo dei crediti quale garanzia o sostegno alla garanzia).

      1. I crediti da ritardato pagamento tengono luogo delle fideiussioni o delle altre garanzie richieste dalle pubbliche amministrazioni all'impresa creditrice, anche in esecuzione di disposizioni di legge o regolamentari, se l'impresa creditrice si obbliga, per il periodo per cui è richiesta la garanzia, a mantenere a disposizione della pubblica amministrazione i ratei di credito rimborsati per l'escussione immediata a prima richiesta o, alternativamente, a fornire idonee garanzie in luogo degli stessi.
      2. I consorzi e le cooperative di garanzia fidi che sono enti strumentali di regioni e di enti locali possono stipulare una convenzione con il Ministero delle attività produttive la quale prevede:

          a) le modalità di computo dei crediti da ritardato pagamento, che devono essere particolarmente favorevoli all'impresa che richiede la prestazione di garanzia o di cogaranzia;

          b) la possibilità che i consorzi e le cooperative di garanzia fidi si rivalgano sui crediti di cui all'articolo 4, comma 1, in caso di insolvenza dell'impresa garantita.